Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto
che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
• di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di
giudizio e di comportamento;
• di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita,
la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno
scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
• di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della
solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze
• di prestare la mia opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche
che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione
• di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia
capacità professionale e alle mie doti morali;
• di evitare, anche al di fuori dell’esercizio
professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e
la dignità della categoria;
• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di
opinioni;
• di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e
impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e
prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità,
condizione sociale e ideologia politica;
• di prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo che
ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione
dell’autorità competente;
• di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del
malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra
medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco
rispetto
• di astenermi dall’"accanimento" diagnostico e
terapeutico;
• di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato,
che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia
professione o in ragione del mio stato.
Titolo I. Oggetto e campo di
applicazione
Il Codice di deontologia medica contiene principi e regole
che il medico-chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, di seguito indicati
con il termine di medico, devono osservare nell’esercizio della
professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della
stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente
Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità
disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni
L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od
omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla
legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
Titolo II. Doveri generali del
medico
CAPO I - Indipendenza e dignità della
professione
Articolo 3 - Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni
di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che
siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali
opera.
La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine,
come condizione cioè di benessere fisico e psichico della
persona.
Articolo 4 - Libertà e indipendenza della
professione
L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull’indipendenza della professione.
Articolo 5 - Esercizio dell’attività
professionale
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi
alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere
a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia
professionale, da qualunque parte essa provenga.
Articolo 6 - Limiti dell’attività
professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status
professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II - Prestazioni d’urgenza
Articolo 7 - Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività,
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di
epidemia, deve mettersi a disposizione dell’autorità
competente.
CAPO III - Obblighi peculiari del medico
Articolo 9 - Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve,
altres", conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la
tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi
profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di
altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti,
denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona
assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione
sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione
stessa;
b) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute
dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l’interessato stesso non sia
in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di
volere;
c) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di
terzi, anche nel caso di diniego dell’interessato, ma previa
autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali. La morte
del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non
deve rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è
pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La
cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Articolo 10 - Documentazione e tutela dei
dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali
e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare
affinché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di
osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non
identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere,
attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano
consentire l’identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Articolo 11 - Comunicazione e diffusione di
dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a
singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono
attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione
di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso
dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche
di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV - Accertamenti diagnostici
e trattamenti terapeutici
Articolo 12 - Prescrizione e trattamento
terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una
terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non
può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un
fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni
presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta
salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad
aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di
impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di
presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da
adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonchè di
terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del
paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro
efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi,
acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne
gli effetti.
E’ obbligo del medico segnalare tempestivamente alle
autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico.
Articolo 13 - Pratiche non convenzionali
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel
rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime
nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non
convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di
comprovata efficacia e richiede l’acquisizione del
consenso.
E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o
di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore
delle cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente
comma, è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine professionale. Il
medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Articolo 14 - Accanimento
diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti,
da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del
malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione della
resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo
accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un
concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le
sofferenze.
CAPO V - Obblighi professionali
Articolo 16 - Aggiornamento e formazione professionale
permanente
Il medico ha l’obbligo dell’aggiornamento e della
formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
Titolo III. Rapporti con il
cittadino
CAPO I - Regole generali di comportamento
Articolo 17 - Rispetto dei diritti del
cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la
propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Articolo 18 - Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza
professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di
soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo
scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e
per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche
e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati,
tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la
corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche,
alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al
paziente le specifiche competenze necessarie al caso in
esame.
Articolo 19 - Rifiuto d’opera
professionale
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che
contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la salute della persona
assistita.
Articolo 20 - Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle
cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir
meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di
adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di
lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Articolo 21 - Documentazione clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona
assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a
disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Articolo 22 - Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al
cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel
redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici
che abbia direttamente constatato.
Articolo 23 - Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con
puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica
clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II - Doveri del medico e diritti del
cittadino
Articolo 24 - Libera scelta del medico e del luogo di
cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta
presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce
diritto fondamentale del cittadino. E’, pertanto, vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla
libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il
cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di
cura.
Articolo 25 - Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della
persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace,
il medico può rinunciare all’ulteriore trattamento, purché ne dia
tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto
dell’interessato.
Articolo 26 - Soccorso d’urgenza
Il medico che presti soccorso d’urgenza a un malato curato
da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle
cure.
Articolo 27 - Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura
a titolo oneroso. E’ vietata al medico ogni forma di prescrizione che
procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Articolo 28 - Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i minori, gli
anziani
Il medico deve contribuire a proteggere il minore,
l’anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l’ambiente,
familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di
denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla
legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il
minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinché allo stesso, all’anziano e al disabile siano
garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla
tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico
e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve
ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV - Informazione e consenso
Articolo 30 - Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere
conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la
massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì soddisfare le
richieste di informazione del cittadino in tema di
prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o
tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e
senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l’informazione deve essere rispettata.
Articolo 31 - Informazione a terzi
L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di
altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere
gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo
stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Articolo 32 - Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse
sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo
informativo di cui all’articolo 30. Il procedimento diagnostico e/o il
trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di
estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui
deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso,
in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di
volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o
curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al
successivo articolo 34.
Articolo 33 - Consenso del legale
rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento
dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante
legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale
al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità
giudiziaria.
Articolo 34 - Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,
della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in
grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita,
non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo
stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere
conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne
infermo di mente.
Articolo 35 - Assistenza d’urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di
pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento,
volontà contraria, il medico deve prestare l’assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO V - Assistenza ai malati inguaribili
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve
effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la
morte.
Articolo 37 - Assistenza al malato
inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o
pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera
all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili
sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per
quanto possibile, della qualità di vita. In caso di compromissione dello
stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno
vitale finché ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà
essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile
di tutte le funzioni dell’encefalo.
Articolo 38 - Prelievo di parti di
cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi
previsti dalle leggi in vigore.
Articolo 39 - Prelievo di organi e tessuti
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è
consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca
scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell’integrità
fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in
materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di
lucro e presuppone l’informazione e il consenso scritto del donatore o dei
suoi legali rappresentanti.
CAPO VII - Sessualità e riproduzione
Articolo 40 - Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell’ambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e
alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di
sessualità e di riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la
salute.
Articolo 41 - Interruzione volontaria di
gravidanza
L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più
se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo,
ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente,
può rifiutarsi d’intervenire nell’interruzione volontaria di
gravidanza.
Articolo 42 - Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita
hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene
del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie
eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in
menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del
partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita
ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei
gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario,
industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi,
ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei
requisiti.
CAP. VIII - Sperimentazione
Articolo 43 - Interventi sul genoma e sull’embrione
umano
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non
abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Articolo 44 - Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo
esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se
non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o
dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni
e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro
risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze
sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi
di prevenzione e di terapia. Il medico non deve, in particolare, eseguire
test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del
cittadino interessato.
Articolo 45 - Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca
scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull’animale e
sull’uomo.
Articolo 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione
sull’uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull’uomo devono
ispirarsi all’inderogabile principio dell’inviolabilità, dell’integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli
obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali
e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione
per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità
terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di
mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro
compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e
attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e
dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Articolo 47 - Sperimentazione clinica
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona
pratica clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini
interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di
salute.
Articolo 48 - Sperimentazione
sull’animale
La sperimentazione sull’animale deve essere improntata a
esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una
fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere
condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico.
CAPO IX - Trattamento medico e libertà
personale
Articolo 49 - Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni
limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei
diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue
specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il
medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi
di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 50 - Tortura e trattamenti
disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare,
partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte
o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma di
mutilazione sessuale femminile.
Articolo 51 - Rifiuto consapevole di
nutrirsi
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente
e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di
salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della
propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né
collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve
continuare ad assisterla.
CAPO X - Onorari professionali
Articolo 52 - Onorari professionali
Nell’esercizio libero professionale vale il principio
generale dell’intesa diretta tra medico e cittadino. L’onorario deve
rispettare il minimo professionale approvato dall’Ordine anche per le
prestazioni svolte all’interno di società di professionisti o a favore
della mutualità volontaria compresa l’attività libero professionale
intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e
delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera
professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo
onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da
entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non
possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa
minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita
da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri
definiti dalla Federazione nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare
gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca
concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.
CAPO XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo 53 - Pubblicità in materia
sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o
indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica
o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome,
delle sue qualifiche professionali e delle sue
dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa,
strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e
interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri
colleghi.
Articolo 54 - Informazione sanitaria
L’informazione sanitaria non può assumere le
caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini
una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia
arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati
oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi
di indirizzo e di coordinamento della Federazione
nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla
salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve
garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori
infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica
opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Articolo 55 - Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su
innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Articolo 56 - Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere
patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e
commerciali di esclusivo interesse promozionale.
Titolo IV. Rapporti con i colleghi
CAPO I - Solidarietà tra medici
Articolo 57 - Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del
reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro,
salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi
sottoposti a ingiuste accuse.
Articolo 58 - Rapporti con il medico
curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di
urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso
altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente,
degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni
cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II - Consulenza e consulto
Articolo 59 - Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il consulto con altro
collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica
qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione
in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o l’interesse del
malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche
diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il
consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, puà astenersi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza sono
stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della
collegiale collaborazione.
Articolo 60 - Divergenza tra curante e
consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza
devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E’ affidato al medico curante il compito di attuare
l’indirizzo terapeutico concordato con il consulente ed eventualmente
adeguarlo alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il
curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in
assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e
l’indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III - Altri rapporti tra medici
Il medico che sostituisce nell’attività professionale un
collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
Articolo 62 - Medico curante e
ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture
pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione
all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto
alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di
informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Articolo 63 - Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza
in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo
la dimissione del malato.
CAPO IV - Medicina legale
Articolo 64 - Compiti e funzioni
medico-legali
Nell’espletamento dei compiti e delle funzioni di natura
medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni
possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto
della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del
presente Codice di deontologia medica. Il medico curante non può svolgere
funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano
la persona da lui assistita.
Articolo 65 - Visite fiscali
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il
medico:
• deve far conoscere al soggetto sottoposto
all’accertamento la propria qualifica e la propria
funzione;
• non deve rendere palesi al soggetto le proprie
valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico
di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato,
dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V - Rapporti con l’Ordine
professionale
Articolo 66 - Doveri di collaborazione
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione
e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra
l’altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra
provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o
cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consiglio provinciale dell’Ordine.
L’Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione
nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al presidente dell’Ordine
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le
altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata
collaborazione e disponibilità del medico convocato dal presidente
dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini
disciplinari.
Il presidente dell’Ordine provinciale, nell’ambito dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato,
anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l’Ordine di appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine
deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse
della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento
dei propri compiti.
Titolo V. Rapporti con i terzi
CAPO I - Svolgimento dell’attività
professionale
Articolo 67 - Modalità e forme di espletamento
dell’attività professionale
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo
svolgimento di attività professionale in forma singola o associata,
utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi, devono
essere approvati dagli Ordini se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza
agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito
il consiglio nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello
statuto all’Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e
l’indipendenza professionale. L’attività professionale può essere svolta
anche in forma associata con le modalità previste dall’atto di indirizzo
della Federazione nazionale.
Il medico nell’ambito di ogni forma partecipativa o
associativa dell’esercizio della professione:
• è, e resta, responsabile dei propri atti e delle proprie
prescrizioni;
• non deve subire condizionamenti della sua autonomia e
indipendenza professionale;
• non può accettare limiti di tempo e di modo della
propria attività, né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti
norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Articolo 68 - Rapporto con altre professioni
sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti
con altre professioni sanitarie che svolgano attività
o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale
inerenti l’esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve intrattenere
buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie
rispettandone le competenze professionali.
Titolo VI. Rapporti con il Ssn e con enti pubblici e
privati
CAPO I - Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
Articolo 69 - Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d’impiego
o di convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private,
è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in adempimento
degli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell’ente, pubblico o privato, per cui
presta la propria attività professionale, deve chiedere l’intervento
dell’Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve
assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei
valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e
indipendenza della propria attività professionale.
Articolo 70 - Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza
sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire,
nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice
di deontologia medica e la difesa dell’autonomia e della dignità
professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l’Ordine
professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle
prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altres", deve vigilare sulla correttezza del
materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni
erogate dalla struttura.
Articolo 71 - Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e
competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti
in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del
reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Articolo 72 - Eccesso di prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte
della struttura in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo
impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che
comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della
sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Articolo 73 - Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture
pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che
possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività
libero-professionale.
CAPO II - Medicina dello Sport
Articolo 74 - Accertamento della idoneità
fisica
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport
deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti
e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.
Articolo 75 - Idoneità - Valutazione
medica
Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di
valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione
atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta,
in particolare negli sport che possano comportare danni all’integrità
psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle
autorità competenti e all’Ordine professionale.
Il medico non deve consigliare, prescrivere o
somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad
alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali
interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale
equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III - Tutela della salute collettiva
Articolo 77 - Attività nell’interesse della
collettività
Il medico è tenuto a partecipare all’attività e ai
programmi di tutela della salute nell’interesse della
collettività.
Articolo 78 - Trattamento sanitario obbligatorio
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge
in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre
autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi
compresa, quando prevista, la tutela dell’anonimato.
Articolo 79 - Prevenzione, assistenza
e cura della dipendenza da sostanze da
abuso
L’impegno professionale del medico nella prevenzione,
nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente
da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza
pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato
al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le
famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private
che si occupano di questo grave disagio.
Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all’Albo il Codice
di deontologia medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e
di approfondimento. Il medico e l’odontoiatra devono prestare il
giuramento professionale.
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